Con il decreto legge 4/2015 si è fatta ulteriore chiarezza
riguardo le zone montane e pedemontane soggette o meno al pagamento dell’imposta
municipale, inoltre la scadenza per saldare l’imposta è prevista per il 10
febbraio 2015. I comuni, nel decreto, sono stati suddivisi in tre categorie a
seconda delle loro diverse collocazioni altimetriche. Il primo gruppo,
contrassegnato con la lettera T, corrisponde ai paesi totalmente montani. I
terreni dunque, che si trovano in questi comuni, sono esenti dal pagamento dell’IMU
2014 e in futuro; ai fini dell’imposta infatti vengono considerate solo le aree
edificabili possedute da soggetti diversi dai coltivatori diretti oppure dagli
imprenditori agricoli professionali (IAP).
La seconda categoria appartiene alla lettera P, ovvero si
riferisce ai terreni definiti parzialmente montani, in pratica l’imu qui viene
applicata ai proprietari che non sono in possesso della qualifica di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. In tali aree i
soggetti IAP e Coldiretti cono esentati dal pagamento dell’imposta municipale
se sono conduttori diretti del fondo, oppure se è incolto oppure se lo
concedono in affitto ad altri coltivatori diretti o Iap.
L’ultima tipologia di comune è contrassegnata con la lettera
NM, ossia non montano. In tal caso l’Imu viene pagata da tutti i tipi di
terreno e indipendentemente dall’attività svolta dal proprietario.
Testi a cura di Giovanni Sorgente
Fonte.: Panorama.it
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